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Il cocchiere di piazza
L'ARTE DI GUIDARE I CAVALLI
Generale C. VOLPINI 1915
Il cocchiere di piazza, che cioè è al servizio del pubblico, o di un concessionario di vetture, per esercitare il suo mestiere deve presentare al Sindaco della città, il certificato di penalità, dal quale risulti che il richiedente ha compiuto l’età di 18 anni, che non è incorso in pena restrittiva della libertà personale, deve presentare inoltre un certificato di buona condotta, e superare un esame col quale sia comprovata la capacità di ben guidare e la perfetta conoscenza della topografia della città, nella quale intende esercitare il suo mestiere.
Quindi allorché voi prendete una vettura di piazza, avete già la certezza che il cocchiere che vi conduce non ebbe mai a che fare con la giustizia. Agli occhi della legge è un uomo onesto. Non riporterò qui per amore di brevità, tutte le altre disposizioni che disciplinano l’esercizio di cocchiere di vetture pubbliche, ma accennerò sommariamente agli obblighi che gli incombono.
Ogni vettura autorizzata a stanziare sul pubblico suolo, è contraddistinta da un numero d’ordine collocato in modo apparente nell’interno della vettura, e ripetuto all’esterno di essa sulla parte posteriore e sui vetri dei due fanali, di cui ogni vettura deve essere permanentemente provveduta. I fanali devono essere ambedue accesi dal far della notte all’albeggiare e devono pur tenersi accesi di giorno nei casi di forte nebbia. Le vetture devono essere solide e decenti, essere munite di freni a dentiera. Il cocchiere deve quotidianamente assicurarsi del buono stato delle medesime e dei relativi arnesi; curare la pulizia e la decenza degli abiti indossati. Gli è vietato servirsi di cavalli viziosi, ovvero, per infermità, deformità, o per qualsiasi altra causa non adatti al servizio. E’ in obbligo di tenere affissa nell’interno della vettura, in luogo visibile, la tariffa dei prezzi ed un estratto del regolamento sulle vetture pubbliche, in lingua italiana, francese, tedesca ed inglese. In apposita scatola, si debbono trovare un numero sufficiente di cartoline stampate, indicanti il numero della vettura, il nome e l’abitazione del concessionario e la tariffa. Egli deve percorrere il cammino più breve per recarsi alla destinazione fissata, procedere nell’interno della città ad andatura moderata, cioè al piccolo trotto, e nelle città dov’è così prescritto, tenersi costantemente dalla parte sinistra della via, e ritornarvi il più presto possibile, se un ostacolo lo costringe a deviare. Visitare l’interno della vettura al termine di ogni corsa e trovandovi oggetti dimenticati, consegnarli subito al proprietario, se ciò è possibile, altrimenti portarli entro 24 ore all’ufficio di polizia municipale. Inoltre egli deve usare modi rispettosi col pubblico, non deve fumare mentre è in servizio; non mangiare all’interno della vettura, non abbandonare la custodia dei cavalli, astenersi dai maltrattamenti e via dicendo.
In nessun caso, il cocchiere può rifiutarsi alle richieste delle guardie municipali; ne potrà, anche se richiesto solo da privati cittadini, rifiutarsi al trasporto di persone ferite o colte da grave malore sulla pubblica via. Questi servizi, in caso di insolvenza dei privati, saranno compensati a spese del Municipio. Non è lecito al cocchiere di ammettere altre persone nella vettura senza il gradimento di quella che già se ne serve, né di rifiutare l’accesso a quel numero di persone che sia ragguagliato a quello dei posti di cui la vettura è capace, eccezione fatta per i casi di forte nevicate. Il cocchiere è obbligato a caricare nella sua vettura quei bagagli dei viaggiatori che si possono trasportare senza deteriorarla. Deve poi astenersi di chiedere a titolo di mancia, somma superiore a quella fissata dalla tariffa. Senza pregiudizio del procedimento contravvenzionale a senso degli articoli 218 e seguenti della legge comunale e provinciale, i concessionari ed i cocchieri di piazza di vetture pubbliche, che non osservino le prescrizioni del locale regolamento, sono passibili di multe in danaro, o della sospensione della concessione o del permesso di cocchiere.
Non è poi da tacere che gli articoli 480,481,482, del Codice Penale, dove si tratta dell’omessa custodia e del malgoverno di animali e di veicoli, vogliono punito con l’arresto. “Chiunque lascia liberi e non custoditi…animali, dei quali egli abbia la proprietà e la custodia; chiunque lascia senza custodia od altrimenti abbandonati a sé stessi in luoghi aperti, animali da tiro, o da corsa, sciolti od attaccati; ovvero li guida senza sufficiente capacità, o li affida a persone inesperte; ovvero per il modo di attaccarli, o di guidarli o con l’aizzarli, o spaventarli, espone a pericolo l’altrui sicurezza; chiunque spinge animali, o veicoli nelle vie o nei passaggi pubblici od aperti al pubblico, in modo pericoloso per la sicurezza delle persone o delle cose.
A senso poi degli articoli 1151, 1152, 1153, 1154, del codice civile, che qui si riportano, il cocchiere è responsabile della incolumità delle persone che trasporta sulla carrozza e degli accidenti ai quali essa può dar luogo.
Art. 1151 – qualunque fatto dell’uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno.
Art. 1152 – ognuno è responsabile del danno che ha cagionato non solo per un fatto proprio, ma anche per propria negligenza od imprudenza.
Art. 1153 – ciascuno perimenti è obbligato non solo per il danno che cagiona per fatto proprio, ma anche per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali deve rispondere, o colle cose che ha in custodia.
I padroni ed i committenti sono obbligati per i danni cagionati dai loro domestici nell’esercizio delle incombenze alle quali sono destinati.
Art. 1154 – il proprietario di un animale, o chi se ne serve, per il tempo in cui se ne serve, è obbligato per il danno cagionato da esso, tanto se si trovi sotto la sua custodia, quanto se siasi smarrito o sia fuggitivo.