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11/03/2024
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Postiglioni

Viaggiare

Dei postiglioni
Raccolta delle leggi e disposizioni
di pubblica amministrazione 1860

I Postiglioni sono soggetti immediatamente al Mastro di posta, che li tiene al servizio della propria stazione. Debbono esser docili e sommessi; attenti e zelanti nei loro doveri; ubbidienti e fedeli al Mastro di posta. Essi sono dipendenti anche dall’Amministrazione e dovranno puntualmente adempiere a tutti gli ordini dei Direttori divisionari e di ogni altro Uffiziale postale. Quando per ragioni di servizio vengono destinati in sussidio di altre stazioni, dovranno anche ubbidire ai Mastri di posta delle medesime, come pure debbono ubbidire a quelli delle stazioni limitrofe al loro arrivo in corsa. Nel servizio dei corrieri di malla dovranno ubbidire agli ordini, che da questi venissero loro dati: debbono essere urbani e rispettosi verso qualunque viaggiatore.

Quei Postiglioni, che si rendessero colpevoli d’insubordinazione verso l’Amministrazione, verso i corrieri ed i Mastri di posta, o che usassero mali trattamenti ed insolvenze verso i viaggiatori, saranno puniti con multe da lire cinque alle venti, colla sospensione ed anche la rimozione dal servizio e col carcere. La pena di polizia del carcere non durerà meno di un giorno, né più di cinque, e verrà applicata, in via economica, dal Soprintendente generale, sopra rapporto dell’Ispettore generale.

In servizio qualunque di posta, sì di giorno che di notte, i Postiglioni sono tenuti a vestire la grande o piccola divisa, ed a portare la placca e la cornetta, sotto pena della multa di lire cinque per la prima volta, e di lire dieci essendo recidivi. E’ proibito l’uso della divisa, della placca e della cornetta, nei servizi estranei a quelli di posta, sotto pena della multa di lire cinque.

Nei viaggi delle LL: MM: e Reale Famiglia
, e, di altri Sovrani e Principi esteri, i soli Postiglioni in grande e completa divisa saranno ammessi a fare il servizio. Nei servizi dei particolari i Postiglioni potranno vestire la piccola divisa, ed ove facessero uso della grande, non potranno per tal motivo pretendere mancia maggiore di quella determinata.

I Postiglioni guidano i cavalli montando in sella, col divieto di sedere in verun caso sui legni, sieno questi dei viaggiatori, o somministrati dai Mastri di posta. E’ loro fatta inibizione di fumare tabacco, come pure di cambiarsi i cavalli fra legni in posta che s’incontrano nelle corse, tranne nei servizi eventuali, e soltanto quando avessero ottenuto dai viaggiatori il permesso. Non potranno deviare dalla strada retta, né oltrepassarsi in viaggio gli uni cogli altri, ad eccezione dei servizi dei corrieri di Gabinetto e di malla, delle staffette, dei Capi dei Ministeri, dell’Ispettore generale, e degli altri Impiegati della Regia Segreteria di Stato per gli affari esteri e delle Regie Poste. In qualsiasi altro servizio sarà soltanto permesso di passare avanti, nel caso di accidenti avvenuti ai precedenti, ovvero che si soffermassero a richiesta dei viaggiatori. Non dovranno mai fermarsi spontaneamente lungo la strada, se non che per dare un momentaneo respiro ai cavalli, senza discendere a terra, né scostarsi dal legno, meno per qualche bisogno, ed in questo caso colle debite precauzioni.

Alla partenza dalle stazioni i Postiglioni debbono dare il segnale col suono della cornetta. Lo stesso debbono praticare quando si avvicinano ad un ponte, porto o barriera, ovvero a strade strette, che non permettono coi legni d’incontro un comodo passaggio, ed inoltre per far deviare i legni o carri, che precedono; finalmente all’avvicinarsi della stazione, in cui dee aver luogo il cambio dei cavalli. I Postiglioni così effettivi come aspiranti, i quali, dopo trascorsi sei mesi dalla loro annessione al servizio, non si fossero addestrati al suono della cornetta, potranno essere licenziati.

I Postiglioni debbono sempre essere cauti nelle corse, e specialmente in tempo di notte, ed in occasione d’intemperie; non tralasceranno mai di mettere nelle discese la scarpa ai legni, e praticheranno la maggior precauzione possibile nei luoghi angusti, nelle voltate, nel passaggio dei ponti e dei porti, lungo le contrade dei luoghi abitati, nell’entrate o uscita delle case e dei cortili.
I Postiglioni eseguiscono per torno regolare tutti i servizi in posta, non vi è distinzione nel torno tra i Postiglioni effettivi e quelli aspiranti, salva l’eccezione, circa ai servizi dei corrieri di malla.



La corsa di una posta, essendo le strade in buono stato, dovrà eseguirsi in tre quarti d’ora nelle stazioni di pianura, ed in un’ora al più nelle stazioni di montagna, comprevosi il tempo necessario pel cambio dei cavalli. Nei servizi dei corrieri di Gabinetto e di Malla, non che delle staffette, non si dovrà impiegare più di 35 o 40 minuti per posta in pianura, e da 50 o a 55 minuti in montagna, sempre compreso il tempo di cambio dei cavalli. I ritardi non giustificati ed attribuibili a negligenza dei Postiglioni saranno puniti colla ritezione della mancia, ed anche coll’applicazione d’una multa di lire cinque. Se poi derivassero dall’impiego di cavalli spossati o difettosi, i Mastri di posta potranno essere privati del diritto di corsa, ed anche assoggettati alla multa di lire dieci.

Un Postiglione che in servizio sia riconosciuto ubbriaco soggiacerà alla multa di lire dieci; quelli dediti ad una abituale intemperanza nel bere saranno licenziati. Soggiaceranno pure alla multa estensiva sino a lire cinque ogni volta che, portando specialmente la piccola divisa, fosse essa lacera o indecente, e non conforme alla prescrizione.

Ciascun Postiglione è tenuto:
1° ad aver cura sotto ogni rapporto dei cavalli affidati al suo maneggio.
2° a dare fieno, l’avena ed altro nutrimento; ad abbeverarli regolarmente, preparando a tempo debito l’acqua nelle vasche od altri recipienti.
3° a stregghiarli, pettinarli, fare il crine, pulire e dare il grasso ai piedi.
4° a prestare mano quando occorre l’operazione di ferratura.
5° a notificare indilamente al Mastro di posta qualsiasi caso di difetto o di malattia dei cavalli, ed a prestare la propria assistenza nelle cure.
6° a custodire, ungere e far riparare all’occorrenza i finimenti e gli altri attrezzi.
7° a pulire e mettere in ordine i legni, ogni volta che occorrerà di servirsene, visitandoli in ogni parte, onde accertarsi che non esistano difetti.
8° non è permesso ai Postiglioni di far eseguire da altre persone le incumbenze che a essi spettano, salvo che ne ottengano l’assentimento del Mastro di posta.
9° in qualunque caso di negligenza allo adempimento di tali doveri, soggiaceranno alla pena di multe, di sospensione o licenziamento.


Volendo lasciare una stazione per applicarsi ad un’altra, o dismettendosi dal servizio, i Postiglioni dovranno prima consegnare al Mastro di posta la placca di metallo e la cornetta contro rimborso del valore, e ciò fatto verrà loro rimesso dallo stesso Mastro di posta il rispettivo libretto, nel quale vi sia segnato il certificato di buona condotta, colla data del giorno, mese ed anno in cui cessarono dal servizio. I Postiglioni sono tenuti a rimborsare i Mastri di posta delle somme che questi anticiperanno, sia nel provvedimento degli oggetti di abbigliamento, come il pagamento delle multe.

Chi aspirava a questo mestiere doveva essere aitante e gagliardo, insensibile a piogge, sabbie, venti caldi e freddi, sprezzatore di riposo, sobrio nel mangiare e nel bere; doveva dar prova d’essere un bravo conoscitore di cavalli, avere buone qualità morali, e possibilmente saper leggere e scrivere. Cominciava la sua carriera montando sul cavallo di sinistra d’una diligenza per spronare o frenare le bestie secondo gli ordini del conduttore; poi diventava giovane di valigia, e poteva condurre un carretto postale con un cavallo; dopo un paio d’anni veniva promosso alla guida di due cavalli, e più tardi a quello di due pariglie. Quando, dopo alcuni anni, era ammesso a reggere le redini di un tiro a sei, aveva raggiunto una posizione di grande prestigio che gli permetteva di esercitare una supremazia sugli altri cavalcatori, di comandare con piglio nelle stalle delle stazioni di posta, ed anche di tiranneggiare i passeggeri senza timore di essere licenziato. L’Amministrazione tollerava certi abusi del personale viaggiante, perché era alquanto difficile trovare un sostituto di un esperto Postiglione. Se molti conducenti e postiglioni abusavano di questa condizione di privilegio, moltissimi erano garbati e rispettosi nell’adempimento dei loro doveri.

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