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IL MASTRO DI CASA
Opera concernente il governo delle case de’Grandi che de’Privati. Francesco Liberati 1658
Uno scritto che illustra nelle loro mansioni tutti i vari personaggi che gravitavano all’interno
delle corti, tra questi alcune figure per la gestione delle scuderie.
Il maestro di stalla
L’officio del Maestro di stalla è antico ed onoratissimo, esercitato sempre da gentiluomini, con autorità grandissima in tempo che non riconosceva altro superiore, se non il Principe. Ma in Spagna è stato ritrovato un titolo sopra tutti gli offici della Corte, è il Cavallerizzo Maggiore, del quale si è parlato.
Il Maestro di stalla sopraintende a tutti li ministri della stalla, agli Artisti necessari a quella, cioè il Falegname, Ferraro, Sellaro, Manescalco, Spetiale ed altri che abbisogni dei cavalli, e della stalla appartengono, come più a pieno ho trattato in un libro da mè pubblicato e intitolato: La perfezione del Cavallo, il qual libro è molto utile a questo officio, trattandosi del mantenimento del Cavallo, e generatione loro, come anche dei mali e delle cure e del buon governo di essi, e delle razze antiche e moderne in diverse parti dell’Italia, e dei cavalli stranieri, con i nomi, i marchi e natura al qual mi rimetto.
Dico ora, che il Maestro di stalla è ministro del Cavallerizzo, in quelle Corti dove si ritrova, e però deve intendersi con quello, ed ubbidirlo nelle cose spettanti il buon governo della stalla. Sia egli vigilante, acciochè gli animali siano ben governati nei debiti tempi e modi, con la somministrazione del buon fieno e di miglior biada, guardandosi di non dargli orzo nuovo, che non sia stato almeno due ore nell’acqua fresca, e circa la cura siano sempre puliti, ed in maniera disposti di ferramenti, e di altro che si possano adoperare ad ogni cenno.
Terrà anche buona cura delle selle. Dei fornimenti, delle biade e dell’altre cose alla custodia di lui commesse, starà avvertito che li Cocchieri tengano similmente li Cocchi e le Carrozze, facendo sempre provvedere per tempo di quanto si bisogna. Di tutte le sopra dette cose e dei cavalli, e degli altri animali farà inventario nell’atto della consegna, nel quale si noti anche se alcuna ne mancasse o crescesse.
Sia la stalla pulita, e ben chiusa l’inverno, ne vi dorma gente forestiera, e quelli di casa usino i letti in quelli destinati; non si vada innanzi ne indietro coi lumi, ne li garzoni e cocchieri si ubriachino, né battino i cavalli senza motivo e senza occasione, né si rubi la biada, dovendo però egli stesso vedere ed assistere alle mangiatoie, e riconoscere che gli animali mangino la quantità stabilita.
In occasione di corteggi, di cavalcate e di viaggi farà che alle ore determinate i cavalli siano all’ordine con li cocchi e carrozze. Farà la visita generale ogni sera, acciochè per qualche infermità, o mancamento improvviso del cavallo, egli ne abbia subito notizia, e sia presto a curarlo; onde a tal ministro si converrebbe la conoscenza e pratica delle indisposizioni dei cavalli e dei rimedi da applicarvi, richiedesi ancora che egli abbia principi dell’arte del cavalcare, che si intenda delle qualità e delle razze di quelli per le compre e vendite che si vogliono farsi, e deve insieme intendersi della qualità e del tempo delle provvigioni del fieno e della biada e di ogni altra cosa spettante l’uso della stalla.
Faccia guardar spesso i piedi dei cavalli se sono ben ferrati e abbia l’occhio per le briglie e alle selle perché non difettino in cosa alcuna.
Cavalchi spesso la Mula, ò la Chinea, o altro cavallo che deve cavalcare il Principe per assicurarlo bene, affinchè non lo trovi ombroso o stallivo, egli sia presente quando il Principe vuole montare a cavallo, in caso non ci fosse il Cavallerizzo maggiore.
Ai cavalli di rispetto si deve provvedere di due coperte, una di tela per l’estate per rispetto delle mosche e della polvere, l’altra di panno per l’inverno per cagione del freddo. Agli uomini di stalla consegnerà quattro cavalli ciascuno, mentre siano ordinari, ma dei Corsieri non ne consegnerà più di tre.
Nella compera dei cavalli, oltre ad essere ben informato della bontà, del valore e infermità loro dovrà avvertire che comperandosi e non parlandosi di cosa alcuna circa la sanità, si intende sempre all’uso di Roma, e nel termine di quaranta giorni, nel qual tempo scoprendosi al cavallo qualche male il venditore è obbligato a ripigliarlo. L’infermità sono queste: lunatico, ciamorro, bolso, restivo e doglia vecchia, nel resto gli altri mali come giardoni, vesciconi, cappellette, rappe, formelle, reste, riccioli, humor falso, porrisichi, chiovardo, setole e altri simili, il venditore non è tenuto.
Così nella compera dei cavalli non si parla di gabella (tassa) s’intende la metà al compratore e la metà al venditore, e questo è un grosso scudo a ragione di cinque per cento; li Signori Cardinali per la parte loro sola, sebbene quelli che sono stati Camerali hanno franchigia intera tanto per parte del compratore come del venditore.